«Per quanto concerne gli atti di accertamento dei tributo locali, l’art. 1 della l. 296/2006 comma 161 recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche […]»
In questo articolo verranno esaminate le fasi di redazione del ricorso introduttivo, di notificazione degli atti, di deposito presso la segreteria della competente Commissione Tributaria Provinciale o Commissione Tributaria Regionale.
Come sappiamo, il processo tributario telematico (PTT) da dicembre 2015 è attivo nelle Regioni Toscana e Umbria, da ottobre 2016 nelle Regioni di Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Veneto. Dal 15 febbraio 2017 si è esteso alle Commissioni tributarie presenti nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia, successivamente a tutte le restanti Regioni.
Per venire incontro ai professionisti e agli stessi giudici, nella prima fase di entrata in vigore, le parti possono notificare e depositare gli atti processuali con le modalità telematiche, ovvero continuare ad utilizzare le modalità tradizionali.
Ogni parte sarà libera di utilizzare lo strumento che desidera, con l’avvertenza però che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche sarà tenuta ad utilizzare le medesime modalità anche per l’altro grado di giudizio.
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Il 24 marzo 2017 si è svolto, a Terni, il Convegno “I tributi locali nel 2017”.
Tra i relatori, l’Avv. Nicola Ricciardi, sul tema:
“IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO NELLE FASI DI AVVIO NOTIFICA E DEPOSITO DEL RICORSO”
Dal 15 luglio 2018 infatti, presso tutte le Commissioni tributarie d’Italia, è possibile infatti depositare telematicamente i ricorsi e i relativi atti. Accedendo alla piattaforma dal portale https://www.giustiziatributaria.gov.it è possibile gestire il contenzioso tributario 365 giorno all’anno, senza alcuna limitazione di orario. Ogni atto poi sarà consultabile tramite l’apposita sezione “Telecontenzioso”.
Gli atti del Convegno sono reperibili su:
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha stabilito che “affinché la notifica via pec sia valida, è necessario che vi sia la certezza legale della conoscibilità degli atti”.
La pronuncia è la n. 992/01/16 del 1 luglio 2016, secondo cui per considerare valido questo procedimento, è indispensabile che vi sia la stampa dell’atto notificato con la relata, il […]»
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https://www.finanzaterritoriale.it/index.php/notifica-via-pec-ancora-troppi-errori/www.f
«I principi di contabilità degli enti locali hanno assunto l’assetto definitivo con il D. Lgs. 126/2014 che, oltre a modificare gli articoli del D. Lgs. 118/2011, introduce modifiche anche al Testo Unico degli enti locali, adeguandolo di conseguenza alle nuove prescrizioni. In primo luogo è necessario richiamare il “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) che al punto 3.1 e seguenti precisa: “3.1 L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito; b) il titolo giuridico che supporta il credito; c) l’individuazione del soggetto debitore; d) l’ammontare del credito; e) la relativa scadenza. 3.2 L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito. 3.3 Sono accertate […]»
Leggi l’intero artico su FinanzaTerritoriale.it (Giustizia Tributaria)
«Versamenti tardivi senza effetto sulla conciliazione. Il tardivo pagamento delle somme conciliate non legittima, infatti, l’amministrazione finanziaria né a richiedere il pagamento delle somme originariamente accertate né a pretendere quelle successivamente conciliate ma con sanzioni piene. Questo perché l’inadempimento dell’accordo conciliativo non può far rivivere il processo estinto e quindi la pretesa originaria in quanto riguarda gli effetti sostanziali del negozio transattivo. Inoltre il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva come la cartella esattoriale e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute. È quanto emerge dalla sentenza 6/4/2014 della Ctr Liguria (presidente Haupt, relatore Cunati)…»
L’intero articolo è disponibile sul sito del Sole24Ore
L’Avvocato Nicola Ricciardi commenta una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Sentenza n. 242 del 28 ottobre 2013 -ud. del 8 ottobre 2013, Sez. LXIII, Pres. Fondrieschi Fausto Rel. Zangrossi Lineo).
La pronuncia è utile per fare il punto sul tema, partendo dalla sentenza n. 20528 dell’ 1/10/2010, con cui la Corte di Cassazione ha sancito la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione […]
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«Il trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi è condizione necessaria per l’agevolazione fiscale riservata per l’acquisto della prima casa. Solo una causa di forza maggiore non imputabile al contribuente, e dallo stesso non prevedibile e non evitabile, potrebbe eventualmente rappresentare un elemento esimente all’adempimento. È l’interpretazione fornita dalla Ctr Liguria nelle…»
L’intero articolo è disponibile sul sito del Sole24Ore
«Non perde l’agevolazione su registro e ipocatastali il contribuente ritardatario nell’attuazione dei lavori di recupero edilizio se il rinvio è causato da un contenzioso al Tar avviato per ottenere il rilascio della concessione edilizia. Questo, infatti, giustifica la proroga del termine. Inoltre la norma sull’agevolazione non contiene alcun termine di inizio dei lavori e il termine triennale,…»
L’intero articolo è disponibile sul sito del Sole24Ore
Le vicenda è molto interessante perchè tratta di un tema, quello della tassazione dei circoli culturali, che presenta molti punti oscuri.
Qui poi, la questione è ancora più complessa perché quel circolo culturale si avvale anche di ragazze che – sostiene il titolare del circolo – sono mere accompagnatrici del clienti.
Sul punto, si è pronunciata la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. LXIII, Pres. Fondrieschi Fausto Rel. Zangrossi Lineo.
Per i giudici, è legittima la determinazione del reddito d’impresa in capo ad un circolo culturale nel quale, congiuntamente alla somministrazione di bevande, venga effettuata anche la prestazione di servizi di intrattenimento con ragazze […]
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http://www.giustiziatributaria.it/index.php/e-reddito-dimpresa-anche-con-le-accompagnatrici/