Plusvalenze da cessione di fabbricato
«Il comportamento successivo dell’acquirente non giustifica il recupero ex post della plusvalenza sul venditore.
La cessione di un fabbricato per il quale è stato già richiesto un permesso di nuova costruzione
previa demolizione non può essere qualificato come cessione di area edificabile. E quindi non va tassata la plusvalenza sul venditore se l’acquirente l’ha poi abbattuto per costruirne un altro.
Ciò perché la tassazione riguarda i beni ceduti allo stato di fatto e di diritto
i quali sono economicamente sfruttabili indipendentemente dalle caratteristiche edificatoria proprie, e poi è svincolata dal comportamento dell’acquirente intenzionato a demolirlo per edificarne uno nuovo. È la lettura della sentenza 271/40/13 della Ctp Milano (presidente Lapertosa, relatore Chiametti)…»
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Interessante pronuncia della Commissione Tributaria di primo grado di Trento (sentenza 79/1/13), secondo cui il contribuente, perché possa vedere accolta la propria domanda di lite temeraria, deve provare di aver subito effettivamente un danno da lite temeraria appunto.
Questi i fatti: il ricorrente non aveva accatasto due fabbricati, rispettivamente entro il 31 gennaio 1930 e il 31 gennaio 1973 e, per tale ragione, si vedeva irrogare dall’Ente Impositore le rispettive sanzioni ma nell’anno 2011, vale a dire rispettivamente 81 e 38 anni i fatti.
I giudici hanno escluso il risarcimento dei danni motivandolo col fatto che il contribuente aveva presentato il ricorso personalmente, non si era presentato all’udienza di discussione e aveva prodotto una pregressa sentenza a lui favorevole in tema di ICI.
Per leggere la versione integrale dell’articolo, vai su:
https://www.finanzaterritoriale.it/index.php/lite-temeraria-occorre-la-prova/
«Il Fisco italiano non può iscrivere a ruolo le somme richieste dall’amministrazione finanziaria di un Paese membro dell’Unione europea se la domanda di recupero del credito non è accompagnata da un esemplare ufficiale, o da una copia certificata conforme, del titolo esecutivo emesso nello Stato di riferimento. Tale formalità è necessaria per verificare se sia o meno possibile portare a…»
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«Spese di sponsorizzazione e di pubblicità deducibili solo se adeguatamente documentate. Il contribuente è chiamato a provare l’effettività della prestazione nel caso in cui il Fisco contesti la regolarità della documentazione. Una volta dimostrata l’effettività, in caso di successiva rilievo sulla congruità del corrispettivo, l’onere della prova spetta comunque all’amministrazione finanziaria. È quanto emerge dalla sentenza 38/4/13 della Ctp Treviso…»
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«Il sostituto non può essere chiamato a rispondere dell’intera imposta a seguito dell’omesso versamento delle ritenute sull’indennità di trasferta erogata al dipendente ma è tenuto a pagare solo le sanzioni per la mancanza commessa. Il soggetto passivo d’imposta rimane, infatti, esclusivamente il percettore del reddito e non il sostituto d’imposta, in quanto il meccanismo della ritenuta consiste in un prelievo del quale è responsabile esclusivamente il sostituito. È l’interpretazione della sentenza 112/20/2013 della Ctp Genova…»
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Importante pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 06048 del 23 giugno 2013) sulla remissione in termini nel processo tributario.
Nel processo tributario, il termine per proporre appello avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo grado è di 60 giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza.
Il passaggio in giudicato della sentenza avveniva decorso un anno e 46 giorni, compresa la sospensione dal 1° agosto al 15 settembre, dalla data di pubblicazione della sentenza.
Tale articolo è stato modificato dalla l. 28 giugno 2009, n. 69 che preclude oggi invece la possibilità dell’appello e del ricorso per cassazione decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Per leggere l’articolo completo, vai su:
http://www.giustiziatributaria.it/index.php/la-cassazione-dice-si-alla-remissione-in-termini/#
Gli atti del convegno sulle verifiche fiscali esaminano il procedimento delle verifiche con riferimento alle imposte dirette e all’IVA, ai dazi doganali e alle accise.
Il testo esamina tutte le tipologie di controllo
ed è uno strumento di grande utilità non solo per i contribuenti destinatari delle verifiche ma anche per i professionisti che a quei contribuenti forniscono assistenza.
Il testo offre un quadro completo dell’operato dei verificatori,
con particolare attenzione a quelli che sono i criteri di scelta utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria per la scelta dei soggetti da verificare.
Per saperne di più: