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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21810/2022 ha messo un po’ di ordine nel variegato mondo dei tributi locali prevedendo un “termine unitario di decadenza sia per l’esercizio dell’attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione”.

I Supremi giudici hanno chiarito che questa tipologia di tributi rientra tra le cd. “prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione” che decorre dalla notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale. Il termine decadenziale di cinque anni quindi vale solo per l’attività di accertamento mentre quello per la riscossione coattiva sarà di tre anni. Quanto detto da Supremi giudici tiene conto del fatto che, a partire dal 2020, anche gli Enti locali emettono accertamenti esecutivi, accertamenti cioè che racchiudono in sè anche la funzione di esecuzione coattiva; quindi un unico atto che unisce alla funzione di accertamento quella di riscossione coattiva, e che contiene anche l’avviso al contribuente di pagare entro 60 giorni, pena l’inizio dell’esecuzione forzata. Non si deve poi dimenticare che al debito originario vanno sempre aggiunte sia le spese di notifica che gli oneri della riscossione. Questi ultimi, in particolare, devono necessariamente gravare sul debitore, non potendo essere a carico delle amministrazioni, nemmeno di quelle locali, anche perchè si parla di cifre a volte consistenti, specie se il ritardo che viene accumulato dal debitore prima di eseguire il pagamento è notevole. Venendo ai numeri, il debitore paga una somma pari al 3% nel caso in cui effettui il pagamento entro 60 giorni, con un limite massimo di euro 300; nel caso in cui invece il pagamento venga effettuato dopo il sessantesimo giorno, la somma da pagare arriverà al 6% dell’importo, con un limite di euro 600. Come confermato dai giudici di legittimità, gli atti che gli Enti locali notificano svolgono quindi una triplice funzione: quella di avvisi di accertamento, quella di titolo esecutivo e quella di atto di precetto, ricordando che, dopo la notifica dell’accertamento esecutivo, il termine di prescrizione sarà pari a cinque anni e non a dieci. Nello stesso termine, di cinque anni appunto, devono essere riscossi i crediti degli Enti locali; il dies a quo parte dallo scadere del termine per il pagamento, a seguito di notifica di cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale. E’ bene ricordare, anche alla luce della valutazioni dei giudici di legittimità, che vi è una sostanziale differenza tra prescrizione e decadenza, differenza che, a volte, non appare chiara: la prescrizione decorre da quando l’imposta diviene esigibile e, se non è diversamente specificato, il termine è decennale. La decadenza invece, cui sono sottoposti tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria, è un vizio insanabile e, come tale, una volta verificatasi, può far diventare definitivi gli atti.

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