Si è posta la necessità di chiarire se vi sia o meno situazione di incompatibilità tra l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza dei contribuenti dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali e l’esercizio di attività di impresa. Nello specifico, il parere richiesto al Ministero delle Finanze fa riferimento a quelle attività di impresa, complementari o accessorie all’attività di esperto tributarista, attività espletate a mezzo di società di servizi, nelle quali il difensore tributarista rivesta anche la qualifica di socio.
Sul punto si è espressa la Direzione della Giustizia Tributaria, con la Risoluzione prot. n. 8803 del 22 ottobre 2020, che ha proceduto ad un esame del quadro normativo di riferimento, con sguardo rivolto all’art. 12, c. 3, lettera e) del D.L. n. 546/1992. La disposizione sul contenzioso tributario stabilisce che il Ministero dell’Economia, d’intesa con il Ministero della Giustizia, disciplini con decreto le modalità per la tenuta dell’Albo e per l’iscrizione dei soggetti abilitati all’assistenza dinanzi alle Commissioni Tributarie. Con riferimento specifico alle situazioni di incompatibilità, viene richiamato l’art. 9, c.2, del decreto ministeriale n. 106 del 5 agosto 2019, dal cui esame si deduce che, in caso di svolgimento dell’attività in forma di impresa, è necessario individuare l’oggetto sociale e la natura dell’attività svolta dal professionista. Inoltre, si afferma che l’iscrizione può essere mantenuta nel caso in cui il soggetto non rivesta nella società le seguenti posizioni: […].
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