Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, era stato citato in giudizio, innanzi al competente Tribunale, il Comune di Spoltore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dalla tracimazione di liquami. Il Comune a sua volta aveva provveduto a citare l’Azienda consortile acquedottistica e questa, di rimando, aveva chiamato in giudizio la compagnia di assicurazione. Il Tribunale di Pescara riconosceva la responsabilità del Comune, per il combinato disposto dell’art. 2043 del c.c. e dell’art. 27 del decr. legisl. n. 22/1997. (altro…)
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