Sulla scia dell’ormai nota pronuncia delle Sezioni Unite, la n. 8631 del 7 maggio 2020, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato che è legittima l’applicazione dell’IVA sulla TIA2. La decisione scaturisce da un ricorso proposto avverso una pronuncia della Corte di Appello di Venezia, che aveva considerato la natura tributaria del prelievo per la sua omogeneità con la TIA1.
La società di gestione del servizio rifiuti, che aveva proposto ricorso, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 del DPR n. 633/1972 nonchè dell’art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, relativamente all’equiparazione di questa tariffa con quella di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997.
Con l’Ordinanza n. 18013/2020 del 28 agosto 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il motivo dedotto dal ricorrente. Il carattere privatistico della TIA2, secondo il Supremo Collegio, si desume in modo indubbio dal disposto dell’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, in quanto l’art. 238 del D. Lgs. n.152/2006 individua il fatto […]
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