Nelle ipotesi di separazione o divorzio dei coniugi con conseguente assegnazione delle casa familiare, ai fini del pagamento dell’imposta da parte dell’assegnatario dell’abitazione, si guarderà alla presenza di figli minori. Nelle altre ipotesi, ciò che rileverà, ai fini del pagamento dell’imposta, sarà il diritto sul bene immobile (lo prevede il comma 743 della legge 160/2019). La nuova disciplina dell‘Imposta Municipale Unica, che continua a non considerare dovuto il pagamento nelle ipotesi di abitazione principale, contempla anche le ipotesi di coniugi separati e divorziati cui viene assegnata la casa familiare in presenza di affidamento dei figli. In questo caso, il genitore assegnatario diviene titolare di un diritto di abitazione sullo stesso immobile. Da ciò consegue che, in presenza di figli minori, il genitore assegnatario nulla dovrà pagare in termini di imposta. Qualora invece i figli minori non vi siano, l’imposizione (e la correlativa esenzione) seguirà i principi ordinari. Quindi, se l’immobile appartiene al coniuge, che però non è assegnatario dello stesso, la casa farà capo solo a questi e non vi sarà alcun diritto all’esenzione, dovendosi pagare l’imposta in misura piena. Infine, nelle ipotesi in cui il bene appartenga a entrambi i coniugi, ciò che rileverà saranno le singole quote di possesso. Pertanto, quella parte di casa che fa capo al coniuge non assegnatario pagherà l’imposta, mentre la parte di casa che fa capo al coniuge che la utilizza, sempre che vi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale, sarà considerata esente da imposizione, quale abitazione principale.

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