Una società operante nel settore dell’edilizia impugnava un avviso di accertamento relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno d’imposta 2005 notificato da Roma Capitale. L’avviso richiedeva il pagamento dell’imposta con riferimento ad alcuni terreni che erano stati ritenuti edificabili benché rientrassero nel parco regionale dell’Appia Antica, in base alla Legge Regionale n. 14/2002. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, cui faceva quindi seguito il ricorso per Cassazione da parte della società. I Giudici di secondo grado, pur ammettendo che le aree in questione rientravano in una zona sottoposta a vincolo di inedificabilità, avevano rilevato che Roma Capitale le aveva fatte rientrare nel procedimento di “perequazione urbanistica” e, pertanto, avevano considerato le aree come edificabili. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26016/2019 della V Sezione Civile, ha stabilito che, mancando decisioni della stessa Corte sul tema, pur essendo presenti invece decisioni, sempre di legittimità, che avevano trattato casi simili a quello in questione […]

Per leggere la versione integrale dell’articolo, vai su:

https://www.finanzaterritoriale.it/index.php/chiesto-il-rinvio-alle-sezioni-unite-della-cassazione-della-questione-di-edificabilita-delle-aree-inserite-nei-piani-regionali/

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

15 − sei =

© 2018 Studio Legale Ricciardi - Avvocato Nicola Ricciardi P.Iva 12176811003 - Managed by Bennici & Sirianni Servizi Editoriali