Articolo tratto da www.finanzaterritoriale.it:
«Quasi in contemporanea con la pronuncia della CASSAZIONE PENALE SEZ. VI N.32058/2018, che ha ritenuto il gestore dell’albergo responsabile di peculato per il tardivo od omesso versamento al Comune delle somme riscosse per imposta di soggiorno (v. in FINANZA TERRITORIALE l’articolo del 23 luglio 2018), ora le SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE, con l’Ordinanza n. 19654 del 24 luglio 2018, intervengono a decidere sul difetto di giurisdizione della Corte dei Conti eccepito da un albergatore il quale ha sostenuto di essere stato qualificato erroneamente AGENTE CONTABILE malgrado la norma primaria istitutiva del tributo abbia posto a carico del turista tale imposta senza nulla prevedere sulle modalità di riscossione, in tal modo escludendo l’albergatore dal rapporto tributario instaurato tra Ente impositore (il Comune) ed il soggetto passivo (il turista)…»
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Per la società Autostrade l’occupazione deve ricondursi allo Stato, perché l’autostrada appartiene al demanio pubblico
«La Cassazione ha emesso una interessante sentenza sull’assoggettabilità alla TOSAP della occupazione di suolo pubblico con la costruzione di un viadotto da parte di una società concessionaria dell’ANAS. Il Comune di SILVI (AQ), tramite la propria concessionaria dell’accertamento e riscossione TOSAP, ha notificato alla AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA un Avviso per la tassa 2012 relativa alla occupazione derivante dalla realizzazione di un VIADOTTO STRADALE per conto dell’ANAS nel territorio del Comune. A seguito del rigetto del ricorso da parte della CTP, confermato dalla CTR ABRUZZO, la soc. AUTOSTRADE ha proposto gravame per Cassazione sostenendo che l’occupazione doveva ricondursi allo Stato, appartenendo l’autostrada al demanio pubblico, con il rientro del bene nella disponibilità dello Stato al termine della concessione e, quindi, dovendo nella fattispecie applicarsi il regime esentativo previsto dall’articolo 49, comma 1, lettera a). del decr. legisl. n.507/1993.
La società ricorrente ha inoltre inteso censurare la sentenza impugnata per non avere questa tenuto conto del fatto che la proprietà in capo allo Stato non necessitava di apposita prova, discendendo la natura demaniale direttamente dalla legge, ed infine per l’errata qualificazione di opera abusiva del bene stesso. La Corte di Cassazione, SEZIONE VI CIVILE, con l’Ordinanza n. 19693/2018 del 25 luglio […]»
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L’Associazione Fisco e Territorio spiega perché il tema tributario è ancora irrisolto.
«Canta Vittoria Eustachio Quintano, assessore al bilancio del comune di Matera…»
L’Associazione Fisco e Territorio: «Si parli anche di TARI 2017»
«Canta vittoria Eustachio Quintano, Assessore al Bilancio del Comune di Matera, all’indomani della sentenza del Consiglio di Stato: l’operato del Comune di Matera è legittimo. Non cantano tanto vittoria i cittadini della Città dei Sassi, invece, costretti a pagare l’integrazione sulla TARI (la tassa sui rifiuti), richiesta a suo tempo».
In questa maniera interviene dopo la sentenza del Consiglio di Stato Nicola Ricciardi dell’Associazione Fisco e Territorio…
L’Avvocato tributarista Nicola Ricciardi, Presidente dell’Associazione “Fisco e Territorio , esprime alcune considerazioni dopo aver appreso che la V Sezione del Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi in appello proposti dal Comune di Matera.
I ricorsi erano stati presentati avverso due distinte sentenze del Tar Basilicata
che avevano bocciato la procedura di convalida messa in piedi dal Comune di Matera per sanare la delibere di determinazione delle aliquote Tasi e Tari approvate il 30 luglio 2015 dal governo cittadino che si era appena insediato nel giugno 2015.
«Gli interessi chiesti da Equitalia sulle cartelle esattoriali sono troppo alti, anzi «usurari». A stabilirlo è una recente sentenza della Commissione Tributaria di Salerno che ha sospeso il pagamento della cartella e ha disposto l’invio degli atti alla Procura della Repubblica per verificare se sanzioni e interessi applicati superino la soglia stabilita della legge e configurino il reato di usura…»
Gli interessi richiesti da Equitalia sulle cartelle esattoriali sono troppo alti, anzi “usurari”.
“Equitalia: gli interessi sono usurari e la cartella è da annullare”. Di seguito la nota di Nicola Ricciardi, Avvocato tributarista e Presidente di Fisco e Territorio”.
L’Avvocato Nicola Ricciardi chiarisce alcuni punti sul rapporto tra Fisco e opere d’arte. Come l’Amministrazione Finanziaria italiana considera le opere d’arte?
Rileva per il Fisco la compravendita di oggetti di arte? E se si, fino a che punto? Come considera l’Agenzia delle Entrate gli operatori del settore? Rileva la figura del Direttore artistico del Museo, della Fiera e delle istituzioni culturali? Può il Fisco contribuire alla promozione e valorizzazione dell’aspetto culturale del Paese?
Partiamo da un dato: il mercato delle opere d’arte è più vivo di quello immobiliare e azionario. Si pensi ad esempio che l’arte contemporanea nel solo 2017 ha generato un giro d’affari di oltre un miliardo e mezzo, in Italia, con un aumento del 3,2% rispetto all’anno precedente.
Il tema è di grande attualità e, soprattutto, genera ancora molta confusione, anche tra gli addetti ai lavori.
Si parla di violazioni al codice della strada, del giudice competente e di competenza per territorio.
Qui si cerca di fare un pò di chiarezza e la si fa con riferimento a un caso specifico, quello del genitore esercente la potestà sul figlio minore.
Il caso trattato è quello del giudizio di opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso il verbale dei Carabinieri.
L’opposizione viene avanzata da parte del proprietario di un autoveicolo e genitore esercente la patria potestà sul figlio minore, sanzionato per guida senza patente.
Nel giudizio, la Prefettura si costituiva chiedendo l’accertamento del rispetto dei termini per proporre ricorso e chiedendo l’inammissibilità, per incompetenza territoriale […]
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Esenzione accise carburante
Ai fini dell’esenzione sull’accisa carburante, è sufficiente che le imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie siano natanti adibiti ad uso commerciale. A stabilirlo, la sentenza n. 1283/4 del 19/09/2017 della Comm. Trib. Regionale della Liguria.
La CTR di Genova ha del resto confermato la decisione della CTP di Imperia
che, basandosi dell’art. 8, n. 1, lett. c) della direttiva n. 92/81, aveva già respinto la tesi dell’Ufficio secondo cui la portata della norma di esenzione (punto 3-tab A – allegato al T.U. Accise D.Lgs. 504/1995) era limitata alle sole imbarcazioni comunitarie.
Quindi, sebbene la disciplina dell’esenzione prevista dal D.M. n. 577/1995 faccia riferimento unicamente alle imbarcazioni comunitarie, l’esenzione compete indipendentemente dalla nazionalità della bandiera della nave, a condizione che si tratti di un’imbarcazione adibita ad uso commerciale.
I giudici liguri poi citano a sostegno della propria tesi anche la sentenza della Corte di Giustizia europea 1 aprile 2004 (causa C-389/02) secondo cui ogni operazione di navigazione ai fini commerciali rientra nella sfera di applicazione dell’esenzione.
Di seguito, il testo integrale della sentenza:
Con sentenza n. 89/01/15 del 23.6.2015 la C.T.P. di Imperia accoglieva il ricorso con il quale la S. M. S.r.l. aveva richiesto l’annullamento dell’avviso di pagamento prot. n. 7444 del 17.10.2014 con il quale l’Ufficio delle Dogane aveva contestato maggiori tributi per C 431.816,00 derivanti da forniture di carburanti effettuate in esenzione di imposta in applicazione del D.M. 577/95.
Proponeva appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
chiedendo l’annullamento e/o riforma della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede e collaborazione, richiamati dall’art. 10 commi 1 e 2 della L. 212/2000.
Concludeva come segue:
“Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore, chiede che codesta ecc.ma Commissione Tributaria Regionale annulli e/o riformi la sentenza impugnata n. 89/01/15 della C.T.P. di Imperia, con il favore delle spese di lite.”
Si costituiva la S. M. S.r.l. per resistere all’appello principale nonché, in via incidentale, per l’annullamento e/o la riforma della sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7 e dell’art. 7 della L. 212/2000.
Violazione della sentenza “SOPROPE” della Corte di Giustizia del 18.12.2008, Causa C-349/07.
Riproponeva poi i motivi del ricorso introduttivo assorbiti dalla decisione del giudice di prima cura: violazione dell’art. 20 del D.L. n. 331 del 1993, vigente ratione temporis, dell’art. 24 del D.Igs n. 504 del 1995 e della tabella A, punto 3, allegata al detto decreto, e del D.M. n. 577 del 1995.
Concludeva come segue:
“Voglia l’On.le Commissione adita, contrariis reiectis:
I) Rigettare l’appello, in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado;
II) in via subordinata, in accoglimento dell’appello incidentale, riformare la sentenza impugnata, dichiarando la nullità degli atti oggetto del presente giudizio;
III) In via ulteriormente subordinata, accogliere i motivi assorbiti in primo grado e qui formalmente riproposti.
Salvis juribus, con espressa riserva di memorie, produzioni, istanze e allegazioni. Con vittoria di spese di giudizio di primo e secondo grado, competenze ed onorari, oltre IVA e contributo per la Cassa previdenza secondo le ordinarie regole sulla soccombenza.”
Le parti depositavano memorie illustrative. La vertenza veniva discussa all’udienza del 15.6.2017. La S. M. S.r.l. opera nel settore di forniture di carburanti per imbarcazioni.
La sua posizione è quella di responsabile in solido con il soggetto nei cui confronti viene effettuata la fornitura.
A norma del D.M. 577/95 è prevista l’esenzione sull’accisa in presenza di utilizzo commerciale delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comutarie. La verifica eseguita dalla Guardia di Finanza ha comportato un P.V.C. col quale sono state contestate violazioni commesse in sede di rifornimento di circa 400 imbarcazioni da diporto nazionali, comunitarie ed extra-comunitarie nel periodo 2008/2012.
Secondo i verificatori le imbarcazioni extra-UE non avevano titolo per l’esenzione
in quanto la portata della norma di esenzione (punto 3-tab. A All. al T.U. Accise D.Igs 504/95) era limitata alle sole imbarcazioni comunitarie (ove rispettate tutte le altre condizioni previste). Ciò si desume dalla circostanza che il D.M. 577/95 disciplina l’impiego agevolato dei prodotti petroliferi per le unità commerciali da diporto battenti bandiera nazionale o bandiera comunitaria mentre alcuni riferimento si rinviene per le imbarcazioni battenti bandiera extra-UE per cui non si poteva validamente ritenere che vi fosse un’agevolazione generalizzata spettante a prescindere dalla bandiera o per il solo fatto di navigare nelle acque comunitarie, con libertà di forma probatoria e documentale idonea a comprovare i presupposti dell’esenzione.
La circostanza che in precedenti verifiche non fossero state sollevate contestazioni
ha indotto il Giudice di primo grado che vi fosse stata la violazione dei principi di lealtà e correttezza che sempre debbono sostenere l’azione amministrativa per cui ha ritenuto di accogliere il ricorso in base all’invocato principio del legittimo affidamento “non solo relativamente alla inapplicabilità delle sanzioni come voluto anche dall’Ufficio, bensì riferito alla totale inesigibilità della richiesta, comportante la tassazione postuma di una ricchezza non più attuale…”.
Con il motivo d’appello l’Agenzia sostiene che
nei precedenti atti di controllo “non è rinvenibile alcuna espressa e specifica informazione in senso favorevole all’abbuono d’imposta per le imbarcazioni extra UE.” Peraltro ciò che rileva ai fini del principio dell’affidamento è la circostanza che se non è stata espressa alcuna “specifica informazione in senso favorevole all’abbuono…” ciò sta piuttosto a significare che l’esenzione in questione era ritenuta applicabile anche alle imbarcazioni extra-UE. Non viene infatti contestato dall’Agenzia che i P.V.C. redatti dal 2009 al 2011 e quello risalente al 26.1.2006 (allegati al ricorso) riguardassero imbarcazioni di nazionalità extracomunitaria.
Si deve pertanto concludere che l’assenza “di specifiche informazioni” sull’argomento sia elemento sufficiente per comportare la violazione sulla quale unicamente è basata la sentenza, proprio in quanto da tale assenza andava dedotto che l’esenzione fosse ritenuta applicabile.
Né può considerarsi l’assunto della Dogana
secondo la quale non poteva approfondire le questioni di cui si discute “per l’obiettiva incertezza sulla portata applicativa della norma di esenzione che regnava allora “e che solo dell’anno 2012 vi è stata una maggior attenzione sull’argomento specifico, anche a seguito della modifica normativa introdotta nel codice della nautica da diporto (art. 2, comma 3 D.Igs 171/2005). Ciò in quanto la modifica richiamata riguarda le diverse situazioni dell’esercizio di attività commerciali internazionali e non aspetti fiscali.
Va rilevato infine che l’art. 8 n. 1 lett. c) della direttiva 92/81, come deciso dalla sent. Corte di Giustizia europea dell’1.4.2004 (causa C-389/02), stabilisce l’esenzione per la navigazione in acque comunitarie con esclusione delle sole imbarcazioni private da diporto per cui qualunque operazione di navigazione ai fini commerciali rientra nella sfera di applicazione dell’esenzione, né si rinviene alcuna norma che la esclude per le imbarcazioni extra-UE.
L’unico presupposto risulta individuabile nell’utilizzo commerciale.
L’appello dell’Agenzia va pertanto respinto. Le spese vengono integralmente compensate considerata anche la difficoltà interpretativa comportata dall’applicazione del principio del legittimo affidamento.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e conferma l’impugnata decisione. Spese compensate.