«Il sostituto non può essere chiamato a rispondere dell’intera imposta a seguito dell’omesso versamento delle ritenute sull’indennità di trasferta erogata al dipendente ma è tenuto a pagare solo le sanzioni per la mancanza commessa. Il soggetto passivo d’imposta rimane, infatti, esclusivamente il percettore del reddito e non il sostituto d’imposta, in quanto il meccanismo della ritenuta consiste in un prelievo del quale è responsabile esclusivamente il sostituito. È l’interpretazione della sentenza 112/20/2013 della Ctp Genova…»
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