Esenzione accise carburante
Ai fini dell’esenzione sull’accisa carburante, è sufficiente che le imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie siano natanti adibiti ad uso commerciale. A stabilirlo, la sentenza n. 1283/4 del 19/09/2017 della Comm. Trib. Regionale della Liguria.
La CTR di Genova ha del resto confermato la decisione della CTP di Imperia
che, basandosi dell’art. 8, n. 1, lett. c) della direttiva n. 92/81, aveva già respinto la tesi dell’Ufficio secondo cui la portata della norma di esenzione (punto 3-tab A – allegato al T.U. Accise D.Lgs. 504/1995) era limitata alle sole imbarcazioni comunitarie.
Quindi, sebbene la disciplina dell’esenzione prevista dal D.M. n. 577/1995 faccia riferimento unicamente alle imbarcazioni comunitarie, l’esenzione compete indipendentemente dalla nazionalità della bandiera della nave, a condizione che si tratti di un’imbarcazione adibita ad uso commerciale.
I giudici liguri poi citano a sostegno della propria tesi anche la sentenza della Corte di Giustizia europea 1 aprile 2004 (causa C-389/02) secondo cui ogni operazione di navigazione ai fini commerciali rientra nella sfera di applicazione dell’esenzione.
Di seguito, il testo integrale della sentenza:
Con sentenza n. 89/01/15 del 23.6.2015 la C.T.P. di Imperia accoglieva il ricorso con il quale la S. M. S.r.l. aveva richiesto l’annullamento dell’avviso di pagamento prot. n. 7444 del 17.10.2014 con il quale l’Ufficio delle Dogane aveva contestato maggiori tributi per C 431.816,00 derivanti da forniture di carburanti effettuate in esenzione di imposta in applicazione del D.M. 577/95.
Proponeva appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
chiedendo l’annullamento e/o riforma della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede e collaborazione, richiamati dall’art. 10 commi 1 e 2 della L. 212/2000.
Concludeva come segue:
“Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore, chiede che codesta ecc.ma Commissione Tributaria Regionale annulli e/o riformi la sentenza impugnata n. 89/01/15 della C.T.P. di Imperia, con il favore delle spese di lite.”
Si costituiva la S. M. S.r.l. per resistere all’appello principale nonché, in via incidentale, per l’annullamento e/o la riforma della sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7 e dell’art. 7 della L. 212/2000.
Violazione della sentenza “SOPROPE” della Corte di Giustizia del 18.12.2008, Causa C-349/07.
Riproponeva poi i motivi del ricorso introduttivo assorbiti dalla decisione del giudice di prima cura: violazione dell’art. 20 del D.L. n. 331 del 1993, vigente ratione temporis, dell’art. 24 del D.Igs n. 504 del 1995 e della tabella A, punto 3, allegata al detto decreto, e del D.M. n. 577 del 1995.
Concludeva come segue:
“Voglia l’On.le Commissione adita, contrariis reiectis:
I) Rigettare l’appello, in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado;
II) in via subordinata, in accoglimento dell’appello incidentale, riformare la sentenza impugnata, dichiarando la nullità degli atti oggetto del presente giudizio;
III) In via ulteriormente subordinata, accogliere i motivi assorbiti in primo grado e qui formalmente riproposti.
Salvis juribus, con espressa riserva di memorie, produzioni, istanze e allegazioni. Con vittoria di spese di giudizio di primo e secondo grado, competenze ed onorari, oltre IVA e contributo per la Cassa previdenza secondo le ordinarie regole sulla soccombenza.”
Le parti depositavano memorie illustrative. La vertenza veniva discussa all’udienza del 15.6.2017. La S. M. S.r.l. opera nel settore di forniture di carburanti per imbarcazioni.
La sua posizione è quella di responsabile in solido con il soggetto nei cui confronti viene effettuata la fornitura.
A norma del D.M. 577/95 è prevista l’esenzione sull’accisa in presenza di utilizzo commerciale delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comutarie. La verifica eseguita dalla Guardia di Finanza ha comportato un P.V.C. col quale sono state contestate violazioni commesse in sede di rifornimento di circa 400 imbarcazioni da diporto nazionali, comunitarie ed extra-comunitarie nel periodo 2008/2012.
Secondo i verificatori le imbarcazioni extra-UE non avevano titolo per l’esenzione
in quanto la portata della norma di esenzione (punto 3-tab. A All. al T.U. Accise D.Igs 504/95) era limitata alle sole imbarcazioni comunitarie (ove rispettate tutte le altre condizioni previste). Ciò si desume dalla circostanza che il D.M. 577/95 disciplina l’impiego agevolato dei prodotti petroliferi per le unità commerciali da diporto battenti bandiera nazionale o bandiera comunitaria mentre alcuni riferimento si rinviene per le imbarcazioni battenti bandiera extra-UE per cui non si poteva validamente ritenere che vi fosse un’agevolazione generalizzata spettante a prescindere dalla bandiera o per il solo fatto di navigare nelle acque comunitarie, con libertà di forma probatoria e documentale idonea a comprovare i presupposti dell’esenzione.
La circostanza che in precedenti verifiche non fossero state sollevate contestazioni
ha indotto il Giudice di primo grado che vi fosse stata la violazione dei principi di lealtà e correttezza che sempre debbono sostenere l’azione amministrativa per cui ha ritenuto di accogliere il ricorso in base all’invocato principio del legittimo affidamento “non solo relativamente alla inapplicabilità delle sanzioni come voluto anche dall’Ufficio, bensì riferito alla totale inesigibilità della richiesta, comportante la tassazione postuma di una ricchezza non più attuale…”.
Con il motivo d’appello l’Agenzia sostiene che
nei precedenti atti di controllo “non è rinvenibile alcuna espressa e specifica informazione in senso favorevole all’abbuono d’imposta per le imbarcazioni extra UE.” Peraltro ciò che rileva ai fini del principio dell’affidamento è la circostanza che se non è stata espressa alcuna “specifica informazione in senso favorevole all’abbuono…” ciò sta piuttosto a significare che l’esenzione in questione era ritenuta applicabile anche alle imbarcazioni extra-UE. Non viene infatti contestato dall’Agenzia che i P.V.C. redatti dal 2009 al 2011 e quello risalente al 26.1.2006 (allegati al ricorso) riguardassero imbarcazioni di nazionalità extracomunitaria.
Si deve pertanto concludere che l’assenza “di specifiche informazioni” sull’argomento sia elemento sufficiente per comportare la violazione sulla quale unicamente è basata la sentenza, proprio in quanto da tale assenza andava dedotto che l’esenzione fosse ritenuta applicabile.
Né può considerarsi l’assunto della Dogana
secondo la quale non poteva approfondire le questioni di cui si discute “per l’obiettiva incertezza sulla portata applicativa della norma di esenzione che regnava allora “e che solo dell’anno 2012 vi è stata una maggior attenzione sull’argomento specifico, anche a seguito della modifica normativa introdotta nel codice della nautica da diporto (art. 2, comma 3 D.Igs 171/2005). Ciò in quanto la modifica richiamata riguarda le diverse situazioni dell’esercizio di attività commerciali internazionali e non aspetti fiscali.
Va rilevato infine che l’art. 8 n. 1 lett. c) della direttiva 92/81, come deciso dalla sent. Corte di Giustizia europea dell’1.4.2004 (causa C-389/02), stabilisce l’esenzione per la navigazione in acque comunitarie con esclusione delle sole imbarcazioni private da diporto per cui qualunque operazione di navigazione ai fini commerciali rientra nella sfera di applicazione dell’esenzione, né si rinviene alcuna norma che la esclude per le imbarcazioni extra-UE.
L’unico presupposto risulta individuabile nell’utilizzo commerciale.
L’appello dell’Agenzia va pertanto respinto. Le spese vengono integralmente compensate considerata anche la difficoltà interpretativa comportata dall’applicazione del principio del legittimo affidamento.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e conferma l’impugnata decisione. Spese compensate.