Articolo tratto da www.finanzaterritoriale.it:

«Quasi in contemporanea con la pronuncia della CASSAZIONE PENALE SEZ. VI N.32058/2018, che ha ritenuto il gestore dell’albergo responsabile di peculato per il tardivo od omesso versamento al Comune delle somme riscosse per imposta di soggiorno (v. in FINANZA TERRITORIALE l’articolo del 23 luglio 2018), ora le SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE, con l’Ordinanza n. 19654 del 24 luglio 2018, intervengono a decidere sul  difetto di  giurisdizione della Corte dei Conti eccepito  da un albergatore il quale  ha sostenuto di essere stato qualificato erroneamente AGENTE CONTABILE malgrado la norma primaria istitutiva del tributo abbia posto a carico del turista tale imposta senza nulla prevedere sulle modalità di riscossione, in tal modo escludendo l’albergatore dal rapporto tributario instaurato tra Ente impositore (il Comune) ed il soggetto passivo (il turista)…»

Leggi il resto dell’articolo su FinanzaTerritoriale.it

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

18 + 10 =

© 2018 Studio Legale Ricciardi - Avvocato Nicola Ricciardi P.Iva 12176811003 - Managed by Bennici & Sirianni Servizi Editoriali