Nicola Ricciardi, Presidente Fisco e Territorio: “Equitalia ha torto, niente interessi sulle sanzioni e rateazioni da rifare”.
Non è legittimo applicare gli interessi sulle sanzioni tributarie: astabilirlo è l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 16553/2018, del mese di giugno u.s.
Il tema è di grande attualità, se considerato anche l’elevato numero di persone che hanno contratto debiti con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione).
Molti contribuenti per fare fronte alle somme dovute, fanno domandadi rateazione, chiedono cioè di pagare il dovuto un po’ per volta, non riuscendo a farlo tutto insieme. E proprio qui sta il punto: per i Giudici della Cassazione, il cittadino che non riesce a pagare il proprio debito con Equitalia e chiede di rateizzare, non deve pagare di più a causa degli interessi sulla rateizzazione stessa.
Ma vediamo brevemente il caso esaminato dai Giudici
a cui abbiamo accennato poco fa: un contribuente chiedeva a Equitalia una dilazione del proprio debito, non essendo in grado di pagare subito quanto richiesto perché versava in difficoltà economiche. La richiesta di dilazione veniva accolta, ma Equitalia calcolava gli interessi anche sulle sanzioni tributarie.L’interessato allora impugnava il provvedimento davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che però respingeva il ricorso.Armato di coraggio e di una buona dose di pazienza, il cittadino insisteva e impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che questa volta gli dava ragione sostenendo appunto che gli interessi su sanzioni non sono ammessi dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 (“La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”).A questo punto era Equitalia a impugnare la sentenza e ricorrere ai Supremi Giudici.
Ed ecco la decisione della Corte di Cassazione:
Equitalia ha torto, in quanto “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”.La sentenza è eclatante, in quanto mette in discussione la legittimità di tutte le rateazioni concesse da Equitalia.
Chi d’ora in avanti chiederà la rateazione del debito dovrà esaminare con attenzione il piano di rateazione e,se lo dovesse ritenere illegittimo, potrà proporre un’istanza di autotutela e, in caso di risposta negativa, agire anche in sede giudiziaria.Chi, invece, si trovi con un vecchio piano di rateazione e abbia già provveduto al pagamento delle rate dovrebbe richiedere un ricalcolo del piano.
A tal proposito, sempre la Corte di Cassazione, in un’altra recente pronuncia (la n. 3347/2017) ha chiarito che il pagamento delle rate non comporta il riconoscimento del debito e quindi anche chi ha già pagato può chiedere il rimborso se quanto pagato non era dovuto.
Ricordiamo che gli interessi di mora per i debiti fiscali
che vengono fissati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, ammontano attualmente al 3,01% (decorrenza dal 15 maggio 2018, per l’anno precedente ammontavano al 3,50%) e sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano anche gli ulteriori interessi di dilazione che vanno dal 4,5% al 6% annuo a seconda delle pretese, senza considerare poi che su tali somme il concessionario applicherà anche l’aggio per la riscossione. Si può comprendere dunque la portata del risparmio e l’importanza di questa pronuncia.