Con autonomo avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2011, il Comune di Pomezia (RM) contestava al contribuente l’omesso versamento dell’ICI relativa a un’area edificabile. Avverso tale atto, la parte proponeva impugnazione. Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e, successivamente, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Giungeva quindi innanzi alla Corte di Cassazione, cui il contribuente si rivolgeva per la riforma della sentenza. Le doglianze avanzate in sede di legittimità erano relative all’omessa considerazione, da parte dei giudici di appello, dell’effettiva potenzialità edificatoria del terreno. Ancora, si lamentava l’omessa considerazione dell’interesse pubblico del bene e la mancata considerazione dell’inserimento del terreno nel piano paesaggistico inderogabile, con conseguente impossibilità di edificare. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33012 del 14 dicembre 2019, ha dapprima affermato il necessario rispetto di quanto statuito dalle SS.UU. con la sentenza n. 25506/2006 secondo cui l’edificabilità dell’area ai fini ICI discende dalla sua inclusione nel Piano Regolatore Generale. Di poi, i giudici di legittimità hanno stabilito che bisogna tenere conto di quanto stabilito negli atti di pianificazione territoriale. […]

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