La vicenda nasce dall’impugnazione di alcune cartelle di pagamento con cui era stato richiesto il pagamento dell’IMU relativa agli anni d’imposta compresi tra il 2009 ed il 2011, emesse dal Comune di Lacco Ameno (NA). La Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune. La decisione era stata emessa in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva invece accolto il ricorso del contribuente, provvedendo quindi ad annullare gli atti impugnati. Avverso la decisione dei giudici di secondo grado, il cittadino proponeva ricorso per Cassazione. Innanzi alla Suprema Corte,  veniva contestata l’omessa pronuncia da parte dei giudici regionali circa l’inesistenza della notifica a mezzo pec delle cartelle, perchè mancanti della firma digitale. La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27374 della Sez. VI Civile del 24/10/2019, ha accolto il motivo d’impugnazione del contribuente. Gli Ermellini hanno stabilito che, laddove i giudici di merito non si siano espressi su determinati vizi dell’atto di appello, il ricorrente in Cassazione può domandare al giudice di legittimità di svolgere un esame di merito della causa. […]

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