Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 25 gennaio 2019 (sentenza n. 2148)

secondo cui è legittimo il recupero dei dazi preferenziali non versati, qualora i certificati di origine siano stati annullati dalla autorità doganali estere.

Per i giudici “è sufficiente che l’amministrazione finanziaria dia conto dell’invalidazione da parte dell’autorità emittente di detto certificato, essendo superflua l’indicazione delle ragioni che hanno condotto alla menzionata invalidazione”.

Il caso sottoposto ai Supremi giudici

è quello di una procedura internazionale di cooperazione amministrativa, all’esito della quale i certificati di circolazione EUR 1 sono risultati nulli.

Conseguenza di questa nullità è stata, inevitabilmente, l’impossibilità di considerare le merci oggetto di importazione come provenienti da un Paese terzo e quindi in grado di fruire dei dazi agevolati.

A seguito dell’annullamento dei certificati di origine da parte di un paese terzo,

come sappiamo, vengono meno anche le agevolazioni per i prodotti e, conseguentemente, rivive la ripresa a tassazione per l’importatore nazionale.

Grande importanza riveste in materia l’EUR 1, che ancora oggi genera alcuni dubbi.

Se infatti incertezze non vi sono sul fatto che esso sia requisito per le agevolazioni, spesso si dimentica che lo stesso, in quanto certificato di circolazione ha una valenza probatoria limitata.

Valenza che in nessun caso – è bene ricordarlo – può essere considerata quale presunzione assoluta (che come tale non ammette prova contraria), circa l’effettiva origine della merce oggetto di importazione.

Il certificato viene rilasciato dalle amministrazioni estere su domanda dell’esportatore (art. 114 par. 4 del regolamento UE 2447/2015)

e costituisce attestazione valida sia ai fini degli accordi di libero scambio che per lo scambio verso quei paesi per i quali vigono norme derogatorie previste dalla stessa UE.

Senza la presenza di questo certificato quindi, non è possibile fruire delle agevolazioni sui diritti doganali, pur in presenza degli altri requisiti per le agevolazioni. E cioè che si tratti di prodotto interamente ottenuti o sufficientemente lavorati nel Paese beneficiario e che sia stato rispettato il principio di territorialità e del trasporto diretto.

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