Cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) dichiarate nulle alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 27374 della Sez. VI Civile del 24/10/2019.
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https://www.tuttoh24.info/equitalia-nulle-le-cartelle-notificate-via-pec/
Più volte, ben quattro solo nel mese di ottobre di quest’anno, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della revisione del classamento degli immobili effettuata dall’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio). Come noto, la procedura è quella di cui all’articolo 1, comma 335, della Legge n. 311/2004 e, su questa, hanno sentenziato i Giudici di legittimità. Gli Ermellini hanno deciso su quattro ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso altrettante sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Il caso sottoposto alla loro attenzione riguardava gli estimi attribuiti ad alcuni immobili siti nel Comune di Lecce, oggetto di avvisi di accertamento che avevano formato materia di ricorso in primo grado. Da una parte, l’Amministrazione Finanziaria ha impugnato le sentenze dei giudici regionali perchè non avevano disposto la sospensione del processo, causa la pendenza di altro processo dinanzi al Consiglio di Stato con oggetto il classamento di alcune microzone del Comune di Lecce. Con le Ordinanze nn. 25008, 27349, 27363 e 27379, tutte del mese di ottobre 2019, il motivo è stato dichiarato non fondato dalla Corte. Con riferimento poi all’eccepita violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente, il Supremo Collegio, ha detto […]
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La vicenda nasce dall’impugnazione di alcune cartelle di pagamento con cui era stato richiesto il pagamento dell’IMU relativa agli anni d’imposta compresi tra il 2009 ed il 2011, emesse dal Comune di Lacco Ameno (NA). La Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune. La decisione era stata emessa in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva invece accolto il ricorso del contribuente, provvedendo quindi ad annullare gli atti impugnati. Avverso la decisione dei giudici di secondo grado, il cittadino proponeva ricorso per Cassazione. Innanzi alla Suprema Corte, veniva contestata l’omessa pronuncia da parte dei giudici regionali circa l’inesistenza della notifica a mezzo pec delle cartelle, perchè mancanti della firma digitale. La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27374 della Sez. VI Civile del 24/10/2019, ha accolto il motivo d’impugnazione del contribuente. Gli Ermellini hanno stabilito che, laddove i giudici di merito non si siano espressi su determinati vizi dell’atto di appello, il ricorrente in Cassazione può domandare al giudice di legittimità di svolgere un esame di merito della causa. […]
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La Sez. II della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16662 del 20 giugno 2019, ha fatto chiarezza relativamente a un verbale di violazione per eccesso di velocità, redatto dalla Polizia Municipale della città di Firenze, che aveva montato un autovelox fisso in un tratto di strada classificata come “strada di scorrimento“.
Il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso del contribuente ma il Tribunale di Firenze aveva accolto l’appello del Comune, cui seguiva regolare ricorso per Cassazione da parte dell’automobilista. Questi sosteneva che il viale, nel quale era posizionato l’autovelox, non fosse in possesso dei requisiti di strada a scorrimento secondo le disposizioni del Codice della Strada.
I Supremi Giudici hanno stabilito che la questione controversa riguarda l’individuazione dei requisiti che un tratto stradale deve possedere per la qualificazione richiesta e si è uniformata alle recenti sentenze della stessa Sezione (nn. 4090 e 4451 del 2019) che hanno chiarito che l’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti di polizia accertatori, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installate solo sulle strade urbane a scorrimento […]
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10 del 15 maggio 2019, ha risposto ad una serie di quesiti relativi alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018.
La nota precisa che tra gli atti che possono formare oggetto delle controversie definibili vi sono anche le cartelle di pagamento per omesso versamento di tributi quando queste non sono state precedute dalla notifica di alcun atto impositivo e, quindi, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria. Condizione necessaria per accedere alla definizione è che, nel ricorso, sia stata eccepita l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo.
Relativamente al tema della determinazione degli importi dovuti, con specifico riferimento alla misura del novanta per cento del valore della controversia nel caso in cui, dopo il 24 ottobre 2018 ma prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, vi sia stata una sentenza della Commissione tributaria provinciale sfavorevole, la Circolare chiarisce che l’articolo 6 conferisce rilievo alla situazione processuale esistente al 24 ottobre 2018, per cui […]
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