La Sez. II della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16662 del 20 giugno 2019, ha fatto chiarezza relativamente a un verbale di violazione per eccesso di velocità, redatto dalla Polizia Municipale della città di Firenze, che aveva montato un autovelox fisso in un tratto di strada classificata come “strada di scorrimento“.
Il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso del contribuente ma il Tribunale di Firenze aveva accolto l’appello del Comune, cui seguiva regolare ricorso per Cassazione da parte dell’automobilista. Questi sosteneva che il viale, nel quale era posizionato l’autovelox, non fosse in possesso dei requisiti di strada a scorrimento secondo le disposizioni del Codice della Strada.
I Supremi Giudici hanno stabilito che la questione controversa riguarda l’individuazione dei requisiti che un tratto stradale deve possedere per la qualificazione richiesta e si è uniformata alle recenti sentenze della stessa Sezione (nn. 4090 e 4451 del 2019) che hanno chiarito che l’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti di polizia accertatori, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installate solo sulle strade urbane a scorrimento […]
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Importante pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 11644/2019) relativa al rapporto tra regolamento comunale e aree fabbricabili. Per i Supremi Giudici, le delibere con le quali il Comune, ex art. 59 del D. L. n. 446/1997, stabilisce per zone omogenee, in maniera periodica, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini ICI, delimitano il potere di accertamento dell’ente locale nelle ipotesi in cui l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così fissato. Le stesse però non impediscono, qualora vengano in evidenza atti pubblici o privati dai quali risultino elementi in grado di disattendere quei valori, la rideterminazione dell’imposta dovuta.
Per la Corte di Cassazione, infatti, queste delibere non hanno natura imperativa, ma svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, quindi costituiscono delle presunzioni, equiparabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari ISTAT, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.
A questo orientamento, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11644/2019, ha ritenuto di uniformarsi nel caso di un ricorso proposto dal Comune di ZEVO (VR) avverso la sentenza CTR di Venezia che aveva accolto l’appello del contribuente relativo a cinque avvisi di accertamento ICI per gli anni compresi tra il 2007 e il 2009, nei quali il Comune aveva accertato il maggior valore […].
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La Corte di Cassazione si è definitivamente pronuncia in merito a un ricorso per l’annullamento di una cartella di pagamento relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale riguardante gli anni di imposta compresi tra il 2004 e il 2009, con la sentenza n. 14038/2019, Sez. V, pubblicata in data 23 maggio 2019.
Per i Supremi giudici, la Parte fissa della tariffa, è sempre dovuta, non essendo richiesta la presenza del nesso causale con il servizio. Essendo questa destinata alla copertura dei costi generali del servizio per la raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, la parte fissa è dovuta sulla base del mero possesso o detenzione dei locali, a qualunque uso adibiti.
La questione nasce da una cartella di pagamento impugnata presso la CTP di Treviso, che aveva rigettato il ricorso del contribuente. In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva accolto l’appello, motivandolo con l’esclusione dalla superficie tassata delle superfici adibite alla produzione e al magazzino del prodotto finito, poiché non idonee alla produzione di rifiuti, sia per la parte fissa che per quella variabile.
I giudici di Piazza Cavour, nella motivazione della loro decisione, sono partiti dall’esame dell’art. 49 del c.d. Decreto Ronchi (decr. legisl. n. 22/1997 3 s.m.i.)[…]
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10 del 15 maggio 2019, ha risposto ad una serie di quesiti relativi alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018.
La nota precisa che tra gli atti che possono formare oggetto delle controversie definibili vi sono anche le cartelle di pagamento per omesso versamento di tributi quando queste non sono state precedute dalla notifica di alcun atto impositivo e, quindi, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria. Condizione necessaria per accedere alla definizione è che, nel ricorso, sia stata eccepita l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo.
Relativamente al tema della determinazione degli importi dovuti, con specifico riferimento alla misura del novanta per cento del valore della controversia nel caso in cui, dopo il 24 ottobre 2018 ma prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, vi sia stata una sentenza della Commissione tributaria provinciale sfavorevole, la Circolare chiarisce che l’articolo 6 conferisce rilievo alla situazione processuale esistente al 24 ottobre 2018, per cui […]
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Il 9 maggio 2019 è stata emanata, dalla Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno, la Circolare n. 10/2019. Questa disciplina “il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l’anno 2019”.
Il provvedimento comprende la ricognizione delle somme dovute e le modalità di versamento degli importi relativi alla riduzione delle spese correnti. Riguarda le disposizioni dell’articolo 1, commi 418 e 419, della Legge n. 190 del 22 dicembre 2014 e successive modifiche.
La Circolare indica anche gli importi che ogni ente deve versare entro il 31 maggio 2019, con l’avvertenza che, in caso di omesso versamento, il Ministero provvederà a comunicare all’Agenzia delle Entrate le somme da recuperare nei confronti degli enti inadempienti.
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