La vicenda nasce dall’impugnazione di alcune cartelle di pagamento con cui era stato richiesto il pagamento dell’IMU relativa agli anni d’imposta compresi tra il 2009 ed il 2011, emesse dal Comune di Lacco Ameno (NA). La Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune. La decisione era stata emessa in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva invece accolto il ricorso del contribuente, provvedendo quindi ad annullare gli atti impugnati. Avverso la decisione dei giudici di secondo grado, il cittadino proponeva ricorso per Cassazione. Innanzi alla Suprema Corte, veniva contestata l’omessa pronuncia da parte dei giudici regionali circa l’inesistenza della notifica a mezzo pec delle cartelle, perchè mancanti della firma digitale. La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27374 della Sez. VI Civile del 24/10/2019, ha accolto il motivo d’impugnazione del contribuente. Gli Ermellini hanno stabilito che, laddove i giudici di merito non si siano espressi su determinati vizi dell’atto di appello, il ricorrente in Cassazione può domandare al giudice di legittimità di svolgere un esame di merito della causa. […]
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La Commissione tributaria provinciale di Cosenza respingeva il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento TARSU/TIA per l’anno d’imposta 2009. Nell’atto, l’imposta veniva richiesta con riferimento a uno stabilimento balneare, poiché l’Ufficio riteneva che l’arenile dovesse essere assoggettato al tributo. La Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione di primo grado e, per tale ragione, veniva proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso si fondava sul presupposto che l’accertamento fosse illegittimo poiché considerava applicabile all’arenile la tariffa prevista per le aree coperte. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27009/2019 della VI Sezione, ricordava che al giudice di legittimità non è permesso di riesaminare la controversia nel merito, poichè solo il giudice di merito può individuare ed esaminare il merito della questione, ammettere le prove, controllarne la portata. Solo il giudice di primo e secondo grado quindi può esaminare le risultanze del processo per valutare la veridicità dei fatti […]
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Una società operante nel settore dell’edilizia impugnava un avviso di accertamento relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno d’imposta 2005 notificato da Roma Capitale. L’avviso richiedeva il pagamento dell’imposta con riferimento ad alcuni terreni che erano stati ritenuti edificabili benché rientrassero nel parco regionale dell’Appia Antica, in base alla Legge Regionale n. 14/2002. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, cui faceva quindi seguito il ricorso per Cassazione da parte della società. I Giudici di secondo grado, pur ammettendo che le aree in questione rientravano in una zona sottoposta a vincolo di inedificabilità, avevano rilevato che Roma Capitale le aveva fatte rientrare nel procedimento di “perequazione urbanistica” e, pertanto, avevano considerato le aree come edificabili. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26016/2019 della V Sezione Civile, ha stabilito che, mancando decisioni della stessa Corte sul tema, pur essendo presenti invece decisioni, sempre di legittimità, che avevano trattato casi simili a quello in questione […]
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La Suprema Corte di Cassazione (Sezione V Civile, Ordinanza n. 25524/2019 del 10 ottobre 2019) ha stabilito che, ai fini del pagamenmto della TARI, le Università sono assimilabili agli istituti scolastici, a causa della destinazione delle superfici ad attività didattiche per fini educativi e di istruzione. Per tale ragione, deve applicarsi l’agevolazione ex art. 14 c. 5 del Regolamento Comunale di Roma Capitale. La pronuncia scaturisce da un ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa a un avviso di pagamento TARI per gli anni d’imposta 2007/2010, notificato all’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Roma Capitale aveva notificato apposito avviso di accertamento, poiché l’Ente universitario aveva effettuato il versamento in misura ridotta. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando quanto deciso dai giudici provinciali, non aveva ravvisato i presupposti di cui all’art. 33 bis del D.L. n. 248/2007. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la configurazione giuridica delle Università, quali organi dell’Amministrazione statale dotati di ampia autonomia ordinamentale, gestionale e di bilanci […]
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Il caso in esame conivolge il Comune di Curno (BG) che ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il tutto relativamente al silenzio rifiuto con cui lo stesso Comune rigettava un’istanza di rimborso ICI, relativa agli anni d’imposta compresi tra il 2006 e il 2009, e riferita a immobili gravati da servitù di uso pubblico. Avvero il suddetto silenzio rifiuto, il contribuente aveva proposto ricorso presso la CTP di Bergamo, cui aveva fatto seguito appello innanzi alla CTR della Lombardia. La Corte di Cassazione, ritualmente adita, con la sentenza n. 24264/2019, si è dapprima espressa sull’eccezione di giudicato. L’eccezione era stata avanzata con riferimento a una decisione della stessa Corte di Cassazione su un ricorso riguardante lo stesso complesso immobiliare. Per gli Ermellini, perché si possa parlare di giudicato sostanziale, è necessario che vi sia identità di parti, di petitum e di causa petendi, che va individuata facendo riferimento a tutte le circostanze di fatto della fattispecie, che il giudice deve […]
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Nuova importante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di revisione del classamento catastale, che ha confermato che il provvedimento di cui all’art. 1, comma 335 della Legge n. 311 del 2004, deve essere adeguatamente motivato. Non è infatti sufficiente – per i Supremi giudici – sostenere che l’immobile rientra in una delle cd. microzone in cui si è rilevata una rivalutazione del patrimonio immobiliare a seguito di riqualificazione urbana. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva ritenuto legittimo il riclassamento perchè aveva ritenuto presenti i presupposti di legge che giustificavano la revisione stessa.
Su questa pronuncia la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22671 del 2019, ha ribadito in primis che nel nostro ordinamento esistono tre tipologie di revisione di classamento: la revisione prevista dall’art. 3, comma 58, della Legge n. 663/1996 richiesta dal Comune per le incongruità del classamento rispetto a […]
Per saperne di più, vai su: https://www.finanzaterritoriale.it/index.php/lobbligo-di-adeguata-motivazione-del-riclassamento-catastale-ribadito-dalla-cassazione/
La questione portata all’attenzione della Corte di Cassazione deriva da un ricorso presentato dal Comune di Ischia (NA) che si era rivolto ai Supremi Giudici per ottenere la riforma di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Questa pronuncia aveva parzialmente accolto il ricorso di un contribuente avverso un avviso di pagamento TARI, disponendo la riduzione del tributo, in considerazione del fatto che il gestore dell’attività alberghiera aveva denunciato la chiusura dell’attività causa lavori di manutenzione. Veniva quindi sconfessata la tesi del Comune secondo cui, nello stesso periodo, l’albergo produceva rifiuti tassabili.
A detta dell’Ente impositore, non ricorreva alcuna delle ipotesi di riduzione del tributo di cui all’art. 66 del D. Lgs. n. 507/1993; sosteneva inoltre il Comune che l’art. 62 dello stesso decreto applica una presunzione di produttività dei rifiuti, che può essere superata solo con la prova contraria del detentore. Quindi, dal momento che l’immobile era adibito ad albergo con licenza annuale, il Comune riteneva di non essere tenuto a compiere alcun accertamento in ordine all’esercizio dell’impresa alberghiera, non rilevando la dichiarazione di temporanea chiusura dell’attività, presentata dal contribuente. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22705 del settembre 2019, ha accolto il ricorso, decidendo la causa nel merito senza […].
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Risoluzione n. 2/DF del 2 agosto 2019 con la quale ha chiarito la portata dell’art. 3-ter del D.L. n. 34/2019, relativo allo spostamento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui le stesse si riferiscono. La risoluzione è stata pubblicata perché, secondo il Ministero, l’art. 3-ter modifica solo i termini dell’IMU e della TASI, mentre il comma 684 della Legge di stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013) oggetto della modifica, riguarda invece tutti i tributi disciplinati dall’IUC (Imposta unica comunale).
Con la nuova disposizione, il legislatore ha spostato al 31 dicembre il termine per l’IMU e la TASI ma non quello per la TARI. A sostegno di questa interpretazione, il MEF riporta il testo dell’art. 4-ter, secondo cui “All’articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU) , le parole 30 giugno sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre. All’articolo 1, comma […].
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Con l’Ordinanza n. 15706 dell’11 giugno 2019 la Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull’applicabilità dell’IVA alla TIA 1 (di cui all’art. 49 D. Lgs. n. 22/1997) e alla TIA 2 (di cui all’art. 238 D. Lgs. n. 152/2005).
La questione nasceva dalla richiesta di una cittadino al Giudice di pace di un decreto ingiuntivo nei confronti della società di gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Venezia per la restituzione dell’IVA pagata sulla TIA 1 e TIA 2 perché le somme erano ritenute di natura tributaria. Non essendo quindi da considerarsi quale corrispettivo di servizi, non erano assoggettabili ad IVA. Il Tribunale, confermando la sentenza di primo grado, riteneva la TIA 1, già considerata tributo, assimilabile alla TIA 2, anch’essa di natura tributaria, nonostante il disposto contrario dell’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010. La società di gestione del servizio rifiuti proponeva allora ricorso per Cassazione contestando l’assimilazione della TIA 1 alla TIA 2.
Il Supremo Collegio ha dato seguito a quanto affermato dalla sentenza n. 16332/2018 della stessa Corte, secondo cui la tariffa dell’art. 238 D. Lgs. n. 152/2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33 D.L. n. 78/2010, ha natura privatistica. Per i giudici infatti, nella TIA 2 l’obbligo del pagamento risiede nella produzione dei rifiuti, quindi nell’effettiva fruizione del servizio e non influisce sul punto il fatto che il pagamento sia della TIA 1 che della TIA 2 sia obbligatorio per legge, poiché l’art. 3 del DPR n. 633/1972 prevede che le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere costituiscono prestazioni di servizi, ai fini dell’assoggettamento ad IVA, qualunque ne sia la fonte.
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https://www.finanzaterritoriale.it/index.php/il-rimborso-delliva-sulla-tia/
L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) il 9 luglio 2019 ha reso noto che, a seguito di Delibera – la n. 303/2019 – verrà presentata la proposta di metodo tariffario per il settore dei rifiuti. Tale proposta porterà alla regolazione dell’intero sistema delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani (anche differenziati). Entro la fine del 2019 è previsto che i Consigli comunali approvino le tariffe secondo quanto previsto dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La delibera citata contiene alcuni importanti punti destinati a disciplinare il procedimento tariffario. Tra questi, la definizione dei criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi per le annualità 2018 e 2019 e una nuova metodologia tariffaria per la gestione del ciclo rifiuti a partire dal 2020. Sono inoltre previste attività informative e formative e l’inizio di attività di confronto tra le varie istituzioni coinvolte, allo scopo di definire […].
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