Plusvalenze da cessione di fabbricato

«Il comportamento successivo dell’acquirente non giustifica il recupero ex post della plusvalenza sul venditore.

La cessione di un fabbricato per il quale è stato già richiesto un permesso di nuova costruzione

previa demolizione non può essere qualificato come cessione di area edificabile. E quindi non va tassata la plusvalenza sul venditore se l’acquirente l’ha poi abbattuto per costruirne un altro.

Ciò perché la tassazione riguarda i beni ceduti allo stato di fatto e di diritto

i quali sono economicamente sfruttabili indipendentemente dalle caratteristiche edificatoria proprie, e poi è svincolata dal comportamento dell’acquirente intenzionato a demolirlo per edificarne uno nuovo. È la lettura della sentenza 271/40/13 della Ctp Milano (presidente Lapertosa, relatore Chiametti)…»

L’intero articolo è disponibile sul sito del Sole24Ore

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