Articolo tratto dalla rivista www.finanzaterritoriale.it
«La disposizione dell’art. 62, comma 3, del decr. legisl. n. 507/1993, che prevede agevolazioni della TARSU per le aree produttive di rifiuti speciali, trova applicazione solo a seguito di preventiva denuncia al Comune da parte del contribuente, cui spetta l’onere di fornire i dati per la delimitazione delle aree da sottrarre alla determinazione della superficie imponibile complessiva in quanto destinate a produrre rifiuti speciali.
La Corte di Cassazione ha emesso in tal senso l’Ordinanza n. 20018 del 27 luglio 2018
sul ricorso proposto dal contribuente avverso la decisione CTR Abruzzo di conferma CTP riguardante un AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU 2012 del Comune di Ortona. Il Supremo Collegio ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice tributario basata sulla documentazione acquisita a seguito di rilevazione diretta mediante sopralluogo cui ha partecipato lo stesso contribuente, ed ha riaffermato il principio espresso dalla stessa Cassazione in varie pronunce, secondo cui, appunto, la disciplina agevolativa non opera automaticamente e l’inosservanza dell’obbligo di informazione da parte del contribuente, comporta l’assoggettamento al tributo dell’area in questione senza il riconoscimento di alcuna agevolazione. Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 20018 DEL 27 LUGLIO 2018»