«I principi di contabilità degli enti locali hanno assunto l’assetto definitivo con il D. Lgs. 126/2014 che, oltre a modificare gli articoli del D. Lgs. 118/2011, introduce modifiche anche al Testo Unico degli enti locali, adeguandolo di conseguenza alle nuove prescrizioni. In primo luogo è necessario richiamare il “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) che al punto 3.1 e seguenti precisa: “3.1 L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito; b) il titolo giuridico che supporta il credito; c) l’individuazione del soggetto debitore; d) l’ammontare del credito; e) la relativa scadenza. 3.2 L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito. 3.3 Sono accertate […]»
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