Nella fattispecie in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’AGID (Agenda per l’Italia Digitale) si appellavano al Consiglio di Stato per riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva in precedenza accolto il ricorso di alcuni Enti e Casse di previdenza. Il ricorso era stato proposto avverso le linee guida adottate proprio dall’AGID, laddove prevedevano l’adesione al PagoPA anche per gli enti pubblici come individuati dall’art. 1, c. 3, della Legge n. 196/2009.

Con il suddetto atto di appello, veniva eccepita l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per carenza di interesse ad agire, essendo state impugnate le linee guida aventi mero valore interpretativo. La Sezione VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1931 dell’8 marzo 2021 ha stabilito, in primis, che l’eccepita violazione degli articoli 2 e 5 del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 è infondata in quanto “le Casse e gli Enti previdenziali, in relazione alle loro funzioni istituzionali, … […].

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