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L’art. 58 quinquies del DL n. 124/2019 (collegato fiscale alla manovra di bilancio anno 2020), ha previsto per la determinazione della TARI, a partire dell’anno 2020, novità per gli “studi professionali”. Questi infatti non rientreranno più nella categoria “uffici, agenzie e studi professionali”, ma faranno parte della categoria “banche ed istituti di credito”.

Ciò significa che, a partire dall’anno 2020, i Comuni devono istituire nei regolamenti TARI la categoria “uffici ed agenzie” e la categoria “banche, istituti di credito e studi professionali”.  In ragione di ciò, già da quest’anno, per gli studi professionali il legislatore ha previsto una tariffa TARI meno onerosa, come del resto richiesto dai professionisti che facevano presente un differente trattamento rispetto ad altre categorie aventi una uguale potenzialità a produrre rifiuti, sulla base del principio “chi inquina paga”. Questa modifica normativa però ha dovuto confrontarsi quanto previsto dall’art. 107, comma 5 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia) convertito con la L.27/2020, con cui il legislatore, causa emergenza Covid-19 e la complessità per i Comuni di adottare per la prima volta le […].

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