Osvaldo Calò (Aldo Calò), Elemento modulato, 1971
Gesso, 39,5 x 60 x 10 cm

Nella fattispecie in esame, la Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la precedente decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso di una società nei confronti del Comune di Napoli. La vicenda trae origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento della TARES, relativi all’occupazione di un immobile adibito a bar pasticceria. I giudici, di primo grado prima e di secondo grado poi, rilevavano che il Comune aveva già rigettato le istanze di autotutela avanzate dalla società, ritenendole infondate, e considerato non motivata la domanda di riduzione del tributo per i rifiuti speciali smaltiti in proprio. Questo perché la società non aveva presentato, in sede di dichiarazione, la documentazione giustificativa, perdendo in questa maniera il diritto all’esenzione dal beneficio per le aree interessate.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11336/2020, Sezione V, del 12 giugno 2020, ha rigettato il ricorso proposto dalla società, in primis perché l’eccezione di nullità degli avvisi, dal punto di vista dell’omessa indicazione dei dati catastali, è stata ritenuta inammissibile. Questo perché la Corte ha ritenuto la questione rientrante tra i motivi nuovi, non avanzati nel primo grado di giudizio. Gli Ermellini hanno poi statuito che in maniera corretta i giudici regionali avevano ritenuto non sussistente il diritto all’esenzione parziale, a causa dell’omessa presentazione della dovuta denuncia, principio questo radicato nella giurisprudenza della Suprema Corte, applicabile

anche alla fattispecie in esame. […]. Per leggere la versione integrale dell’articolo, vai su:

https://www.finanzaterritoriale.it/index.php/lesenzione-della-tariffa-rifiuti-per-le-superfici-produttive-di-rifiuti-speciali-smaltiti-in-proprio-e-riconosciuta-solo-in-presenza-di-apposita-denuncia/

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