La Commissione tributaria provinciale di Cosenza respingeva il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento TARSU/TIA per l’anno d’imposta 2009. Nell’atto, l’imposta veniva richiesta con riferimento a uno stabilimento balneare, poiché l’Ufficio riteneva che l’arenile dovesse essere assoggettato al tributo. La Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione di primo grado e, per tale ragione, veniva proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso si fondava sul presupposto che l’accertamento fosse illegittimo poiché considerava applicabile all’arenile la tariffa prevista per le aree coperte. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27009/2019 della VI Sezione, ricordava che al giudice di legittimità non è permesso di riesaminare la controversia nel merito, poichè solo il giudice di merito può individuare ed esaminare il merito della questione, ammettere le prove, controllarne la portata. Solo il giudice di primo e secondo grado quindi può esaminare le risultanze del processo per valutare la veridicità dei fatti […]
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