La questione portata all’attenzione della Corte di Cassazione deriva da un ricorso presentato dal Comune di Ischia (NA) che si era rivolto ai Supremi Giudici per ottenere la riforma di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Questa pronuncia aveva parzialmente accolto il ricorso di un contribuente avverso un avviso di pagamento TARI, disponendo la riduzione del tributo, in considerazione del fatto che il gestore dell’attività alberghiera aveva denunciato la chiusura dell’attività causa lavori di manutenzione. Veniva quindi sconfessata la tesi del Comune secondo cui, nello stesso periodo, l’albergo produceva rifiuti tassabili.

A detta dell’Ente impositore, non ricorreva alcuna delle ipotesi di riduzione del tributo di cui all’art. 66 del D. Lgs. n. 507/1993; sosteneva inoltre il Comune che l’art. 62 dello stesso decreto applica una presunzione di produttività dei rifiuti, che può essere superata solo con la prova contraria del detentore. Quindi, dal momento che l’immobile era adibito ad albergo con licenza annuale, il Comune riteneva di non essere tenuto a compiere alcun accertamento in ordine all’esercizio dell’impresa alberghiera, non rilevando la dichiarazione di temporanea chiusura dell’attività, presentata dal contribuente. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22705 del settembre 2019, ha accolto il ricorso, decidendo la causa nel merito senza […].

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