Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Risoluzione n. 2/DF del 2 agosto 2019 con la quale ha chiarito la portata dell’art. 3-ter del D.L. n. 34/2019, relativo allo spostamento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui le stesse si riferiscono. La risoluzione è stata pubblicata perché, secondo il Ministero, l’art. 3-ter modifica solo i termini dell’IMU e della TASI, mentre il comma 684 della Legge di stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013) oggetto della modifica, riguarda invece tutti i tributi disciplinati dall’IUC (Imposta unica comunale).

Con la nuova disposizione, il legislatore ha spostato al 31 dicembre il termine per l’IMU e la TASI ma non quello per la TARI. A sostegno di questa interpretazione, il MEF riporta il testo dell’art. 4-ter, secondo cui “All’articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta  municipale propria (IMU) , le parole 30 giugno sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre. All’articolo 1, comma […].

Per saperne di più, vai su:

https://www.finanzaterritoriale.it/index.php/la-modifica-dei-termini-per-le-dichiarazioni-relative-ai-tributi-comunali-solo-per-imu-e-tasi/

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