La Sez. II della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16662 del 20 giugno 2019, ha fatto chiarezza relativamente a un verbale di violazione per eccesso di velocità, redatto dalla Polizia Municipale della città di Firenze, che aveva montato un autovelox fisso in un tratto di strada classificata come “strada di scorrimento“.
Il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso del contribuente ma il Tribunale di Firenze aveva accolto l’appello del Comune, cui seguiva regolare ricorso per Cassazione da parte dell’automobilista. Questi sosteneva che il viale, nel quale era posizionato l’autovelox, non fosse in possesso dei requisiti di strada a scorrimento secondo le disposizioni del Codice della Strada.
I Supremi Giudici hanno stabilito che la questione controversa riguarda l’individuazione dei requisiti che un tratto stradale deve possedere per la qualificazione richiesta e si è uniformata alle recenti sentenze della stessa Sezione (nn. 4090 e 4451 del 2019) che hanno chiarito che l’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti di polizia accertatori, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installate solo sulle strade urbane a scorrimento […]
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