Importante pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 11644/2019) relativa al rapporto tra regolamento comunale e aree fabbricabili. Per i Supremi Giudici, le delibere con le quali il Comune, ex art. 59 del D. L. n. 446/1997, stabilisce per zone omogenee, in maniera periodica, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini ICI, delimitano il potere di accertamento dell’ente locale nelle ipotesi in cui l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così  fissato. Le stesse però non impediscono, qualora vengano in evidenza atti pubblici o privati dai quali risultino elementi in grado di disattendere quei valori, la rideterminazione  dell’imposta dovuta.

Per la Corte di Cassazione, infatti, queste delibere non hanno natura imperativa, ma svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, quindi costituiscono delle presunzioni, equiparabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari ISTAT, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.

A questo orientamento, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11644/2019, ha ritenuto di uniformarsi nel caso di un ricorso proposto dal Comune di ZEVO (VR) avverso la sentenza CTR di Venezia che aveva accolto l’appello del contribuente relativo a cinque avvisi di accertamento ICI per gli anni compresi tra il 2007 e il 2009, nei quali il Comune aveva accertato il maggior valore […].

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