La Corte di Cassazione si è definitivamente pronuncia in merito a un ricorso per l’annullamento di una cartella di pagamento relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale riguardante gli anni di imposta compresi tra il 2004 e il 2009, con la sentenza n. 14038/2019, Sez. V, pubblicata in data 23 maggio 2019.
Per i Supremi giudici, la Parte fissa della tariffa, è sempre dovuta, non essendo richiesta la presenza del nesso causale con il servizio. Essendo questa destinata alla copertura dei costi generali del servizio per la raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, la parte fissa è dovuta sulla base del mero possesso o detenzione dei locali, a qualunque uso adibiti.
La questione nasce da una cartella di pagamento impugnata presso la CTP di Treviso, che aveva rigettato il ricorso del contribuente. In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva accolto l’appello, motivandolo con l’esclusione dalla superficie tassata delle superfici adibite alla produzione e al magazzino del prodotto finito, poiché non idonee alla produzione di rifiuti, sia per la parte fissa che per quella variabile.
I giudici di Piazza Cavour, nella motivazione della loro decisione, sono partiti dall’esame dell’art. 49 del c.d. Decreto Ronchi (decr. legisl. n. 22/1997 3 s.m.i.)[…]
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