Interessante pronuncia della Commissione Tributaria di primo grado di Trento (sentenza 79/1/13), secondo cui il contribuente, perché possa vedere accolta la propria domanda di lite temeraria, deve provare di aver subito effettivamente un danno da lite temeraria appunto.

Questi i fatti: il ricorrente non aveva accatasto due fabbricati, rispettivamente entro il 31 gennaio 1930 e il 31 gennaio 1973 e, per tale ragione, si vedeva irrogare dall’Ente Impositore le rispettive sanzioni ma nell’anno 2011, vale a dire rispettivamente 81 e 38 anni i fatti.

I giudici hanno escluso il risarcimento dei danni motivandolo col fatto che il contribuente aveva presentato il ricorso personalmente, non si era presentato all’udienza di discussione e aveva prodotto una pregressa sentenza a lui favorevole in tema di ICI.

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https://www.finanzaterritoriale.it/index.php/lite-temeraria-occorre-la-prova/

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