L’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504/1992, che disciplina l’ICI

prevede l’esenzione dall’imposta per gli immobili posseduti dai consorzi fra enti territoriali, destinati esclusivamente a fini istituzionali.

L’applicazione di tale norma ha formato oggetto di ricorso per Cassazione proposto dal Comune di Palomonte avverso la sentenza della CTR Campania di conferma della decisione CTP di Salerno.

I giudici di primo grado

avevano qualificato il Consorzio ASI (Area per lo sviluppo industriale) come soggetto esente, trattandosi di enti pubblici economici. Avevano quindi annullato gli accertamenti del Comune relativi a diverse annualità per taluni immobili del consorzio stesso siti nel territorio comunale.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 26575/2018 della Sezione VI, pubblicata il 22 ottobre 2018

ha richiamato il contenuto della pronuncia delle SS.UU. n. 14293/2010 la quale ha chiarito i limiti entro i quali i consorzi in questione assolvono finalità di natura pubblicistica ai fini della esenzione. Rimane invece la soggettività passiva quando vengano svolte attività con fini lucrativi.

Nella fattispecie, ad avviso del Supremo Collegio, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se gli immobili oggetto di accertamento fossero destinati esclusivamente all’espletamento di compiti istituzionali ovvero rientrassero nell’esercizio di attività industriali e commerciali, valutazione che è del tutto mancata. […]

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